interessi di mora


 

dir. 2000/35/CE del Parlamento Europeo

G.U.C.E. del giorno 8.8.2000: cfr. Il Sole 24 Ore del 7.09.2000)

 

E’ stata prevista una regolamentazione – ritenuta immediatamente applicabile in quanto sufficientemente precisa – delle conseguenze del ritardo nei pagamenti.

 

In assenza di diversa regolamentazione contrattuale, sono dovuti automaticamente interessi di mora a seguito del ritardo di oltre 30 giorni nei pagamenti, al tasso di riferimento della BCE, aumentato di almeno 7 punti percentuali, salve diverse disposizioni.